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Procedure semplificate per separazioni e divorzi: basteranno solo 16 euro

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Separazioni

Il Comune di Angri si adegua alle norme in materia di procedure semplificate per separazioni e divorzi previste dal decreto legge 132/2014 convertito nella legge del 10 novembre 2014 n.162.

On-line sul sito del Comune (clicca qui), e riportate qui di seguito, le modalità.

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162

Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi.
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:
• avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;
• rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.

 

I moduli sono scaricabili nella sezione Modulistica del sito del Comune di Angri

 

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M, a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile. L’accordo da inoltrare al Comune può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec.

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:
• figli minori
• figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
• figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
• accordi di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che deve rivolgersi ad un avvocato. Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

Come
E' necessario:
• prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi allegati)debitamente compilata
• entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'aapuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.

Costo
Diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Normativa
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

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